mercoledì 25 febbraio 2015

Licenziamento dirigente

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il recesso del dirigente deve comunque ricollegarsi ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive che permettano la verifica di detti interessi operando sempre il principio di buona fede e correttezza (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) quale limite al potere datoriale di recesso, non essendo, per altro verso, la libertà di iniziativa economica in grado ex se di offrire copertura a licenziamenti immotivati o pretestuosi.
Pertanto il licenziamento del dirigente può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro sui cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato sulla libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost..
Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015 n. 3121