lunedì 14 dicembre 2015

Illegittimità sciopero discrezionale.

La Corte di Cassazione, in una decisione del 3 dicembre, ha stabilito che le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (scioperi a scacchiera od a singhiozzo) possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all'integrità e funzionalità degli impianti ovvero pregiudichino la produttiva stessa dell'azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell'impresa.
Nel caso concreto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di giudizio poiché il comunicato diramato dai rappresentanti sindacali invitava i lavoratori ad uno sciopero ad oltranza per ogni giorno lavorativo e per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore poteva aderire come, quanto e quando lo ritenesse più opportuno.
Simili modalità di esecuzione, rimesse integralmente alla discrezionalità dei singoli lavoratori, oltre ad esporre il datore di lavoro a pregiudizi, esorbitano dai limiti interni ed esterni del diritto di sciopero, posto che ne snaturano la forma e le finalità tipicamente collettive e pongono in serio pericolo la produttività e l'organizzazione dell'azienda al punto da doverle certamente considerare illegittime.
Lo sciopero deve, dunque, ritenersi illegittimo ogniqualvolta difetti dell'indicazione preventiva delle modalità di esercizio del diritto e le cui modalità di esecuzione siano demandate totalmente ai singoli interessati senza alcuna predeterminazione. 

Cass. Civ., Sez. Lav., 03/12/2015 n. 24653.


Nessun commento:

Posta un commento