martedì 3 maggio 2016

Licenziamento valutazione condotte lavoratore in caso di licenziamento.

In caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso, istituzionalmente rimesso al giudice di merito, si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso.
Lo ha ribadito la Suprema Corte specificando che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c. sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Cass. Civ., Sez. Lav., 26/04/2016, n. 8236

lunedì 11 aprile 2016

Il rifiuto del dipendente al trasferimento equivale alle sue dimissioni.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6225 del 31/03/2016, ha stabilito che il rifiuto operato dal dipendente nei confronti del trasferimento, che risulti giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, così come richiesto dall'art. 13, L. 300/1970, deve essere equiparato in tutto e per tutto ad un atto di recesso dal contratto da lavoro.
Prendendo spunto da precedenti decisioni che hanno dato vita all'orientamento secondo il quale "nell'ipotesi di controversia in ordine al quomodo della risoluzione del rapporto (licenziamento orale o dimissioni), si impone un'indagine accurata da parte del giudice di merito, che tenga adeguato conto del complesso delle risultanze istruttorie (ex plurimis Cass. n. 10651/2005), argomentano i Giudici di legittimità, a sostegno della propria decisione, che il rifiuto del dipendente a trasferirsi presso altra unità produttiva del datore deve intendersi indicativo della volontà di questo a non effettuare più la prestazione lavorativa e, conseguentemente, in tali ipotesi deve escludersi la fattispecie del licenziamento.

Cass. 31/03/2016 n. 6225