martedì 3 maggio 2016

Licenziamento valutazione condotte lavoratore in caso di licenziamento.

In caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso, istituzionalmente rimesso al giudice di merito, si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto ed a tutte le circostanze del caso.
Lo ha ribadito la Suprema Corte specificando che, a tutela del lavoratore, il suo inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 c.c. sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Cass. Civ., Sez. Lav., 26/04/2016, n. 8236

Nessun commento:

Posta un commento