La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo il quale il recesso del dirigente deve comunque ricollegarsi ad interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento e dunque a ragioni obiettive ed effettive che permettano la verifica di detti interessi operando sempre il principio di buona fede e correttezza (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) quale limite al potere datoriale di recesso, non essendo, per altro verso, la libertà di iniziativa economica in grado ex se di offrire copertura a licenziamenti immotivati o pretestuosi.
Pertanto il licenziamento del dirigente può fondarsi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbono necessariamente coincidere con l'impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di crisi tale da rendere particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro sui cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato sulla libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost..
Cass. Civ., Sez. Lav., 17/02/2015 n. 3121