lunedì 14 dicembre 2015

Illegittimità sciopero discrezionale.

La Corte di Cassazione, in una decisione del 3 dicembre, ha stabilito che le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (scioperi a scacchiera od a singhiozzo) possono rivelarsi illegittime allorquando importino pericoli o danni o alterazioni all'integrità e funzionalità degli impianti ovvero pregiudichino la produttiva stessa dell'azienda, compromettendo, cioè, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalità produttiva dell'impresa.
Nel caso concreto, la Corte ha dichiarato l'illegittimità delle modalità di proclamazione dello sciopero oggetto di giudizio poiché il comunicato diramato dai rappresentanti sindacali invitava i lavoratori ad uno sciopero ad oltranza per ogni giorno lavorativo e per l'intera giornata all'interno del quale ogni lavoratore poteva aderire come, quanto e quando lo ritenesse più opportuno.
Simili modalità di esecuzione, rimesse integralmente alla discrezionalità dei singoli lavoratori, oltre ad esporre il datore di lavoro a pregiudizi, esorbitano dai limiti interni ed esterni del diritto di sciopero, posto che ne snaturano la forma e le finalità tipicamente collettive e pongono in serio pericolo la produttività e l'organizzazione dell'azienda al punto da doverle certamente considerare illegittime.
Lo sciopero deve, dunque, ritenersi illegittimo ogniqualvolta difetti dell'indicazione preventiva delle modalità di esercizio del diritto e le cui modalità di esecuzione siano demandate totalmente ai singoli interessati senza alcuna predeterminazione. 

Cass. Civ., Sez. Lav., 03/12/2015 n. 24653.


mercoledì 2 dicembre 2015

L'art. 18 Statuto Lavoratori come riformato dalla Legge Fornero si applica anche al pubblico impiego.

A stabilirlo è stata la Cassazione, che nella sentenza in oggetto ha affermato che in caso di licenziamento intimato al pubblico impiegato in violazione di norme imperative, quali l’art. 55-bis, comma 4, del D.Leg.vo n. 165/2001, si applica la tutela reintegratoria di cui all’art. 18 legge n. 300/70, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, trattandosi di nullità prevista dalla legge.
I Giudici di legittimità non hanno avuto dubbi circa l'applicabilità del nuovo articolo 18 dello statuto dei lavoratori anche ai dipendenti del pubblico impiego, al punto da non ritenere necessario una pronuncia della Corte Costituzionale sull'argomento, come richiesto dall'ente pubblico ricorrente nel caso in cui gli emellini avessero deciso in senso contrario.
Dovrebbe così risolversi, nonostante le forti resistenze di parte della politica e degli interessati, l'annosa questione circa l'applicabilità o meno dell'art. 18 ai dipendenti pubblici.
nella motivazione si legge che lo Statuto dei lavoratori, ivi comprese le modifiche apportate sia dalla Legge Fornero che dal Jobs Act, si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le amministrazioni pubbliche. Infatti, l'articolo 51 del D.Leg.vo n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) dispone appunto che lo Statuto dei lavoratori, con le sue "successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti", venendo meno così ogni sperequazione fra il comparto pubblico e quello privato.
Il testo integrale della sentenza è scaricabile dal link sottostante.