giovedì 25 settembre 2014

PREVIDENZA SOCIALE - DECLARATORIA D'ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO - OBBLIGAZIONI CONTRIBUTIVE E PREVIDENZIALI - SANZIONI CIVILI - APPLICABILITA' - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI

In caso di reintegra del lavoratore illegittimamente licenziato, il datore di lavoro, qualora il licenziamento sia dichiarato nullo od inefficace, è soggetto alle sanzioni civili per omissione contributiva, mentre, in caso di risoluzione del rapporto senza giusta causa o giustificato motivo, resta applicabile l’ordinario regime della mora debendi, fermo restando che, per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, riprende vigore, in ogni caso, l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva.
Cass. SSUU sentenza n. 19665 del 18/09/2014

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