martedì 25 novembre 2014

Prevenzione infortuni.

La circostanza che il lavoratore, preso dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, utilizzi impropriamente uno strumento di lavoro (nella specie, una scala senza un ancoraggio), non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva colposa del datore di lavoro e l'evento, ove le cautele omesse siano preordinate ad evitare il rischio specifico concretamente materializzatosi nell'infortunio in danno del lavoratore.
Cass. Pen., Sez. IV, 12/11/2014, n. 46820 

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