martedì 23 settembre 2014

Lavoro a tempo indeterminato, l'indennità sostitutiva del preavviso prescinde dalla prova del danno.

In una recente decisione la Suprema Corte ha ribadito che l'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, comma 2, c.c. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.
L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, comma 2, c.c. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno per la parte receduta.
Il principio è stato espressamente enunciato dal giudice di legittimità in una recente pronuncia. Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di un licenziamento individuale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale di parte datoriale, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata per aver la corte distrettuale ritenuto che, al fine di ottenere l'indennità di mancato preavviso a seguito delle dimissioni del dipendente, il datore di lavoro fosse tenuto a dar concreta prova di aver subito danni.
Dall'esame della norma de qua, osserva la Cassazione, si desume che il legislatore ha inteso porre rimedio, con valutazione ex ante e liquidazione forfettaria, alle conseguenze che l'immediata cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato produce per la parte receduta, che sono per il lavoratore quella di reperire un'altra occupazione e per il datore di lavoro di sostituire il dipendente dimissionario. La formulazione tassativa della disposizione impone di ritenere che l'indennità spetta in ogni caso in cui non vi sia stato un preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno a carico della parte receduta. L'approdo ermeneutico della Corte regolatrice, precisa la sentenza in epigrafe, trova puntuale riscontro in una recente pronuncia la quale, in una diversa fattispecie, aveva ritenuto che l'art. 2118 c.c. prevede comunque l'obbligo del datore di lavoro senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato senza preavviso abbia immediatamente trovato altra occupazione lavorativa.
Cass. Civ., Sez. lavoro, 21 gennaio 2014, n. 1148 (precedente)
Cass. Civ., Sez. lavoro, 2 settembre 2014, n. 18522

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