Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di concorso pubblico ed ai fini del collocamento obbligatorio degli orfani di caduti in servizio, non è richiesto lo stato di disoccupazione, ma la forma speciale di collocamento non si applica agli incarichi dirigenziali.
Ciò in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 3°, della legge n. 407/98, per gli orfani dei caduti per causa di lavoro è venuta meno, ai soli fini del collocamento obbligatorio, la necessità del requisito dello stato di disoccupazione.
Cons. di Stato, Sez. V, 29/10/2014, n. 5361
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