giovedì 27 novembre 2014

Collocamento obbligatorio orfani di caduti in servizio

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di concorso pubblico ed ai fini del collocamento obbligatorio degli orfani di caduti in servizio, non è richiesto lo stato di disoccupazione, ma la forma speciale di collocamento non si applica agli incarichi dirigenziali. 
Ciò in quanto ai sensi dell'art. 1, comma 3°, della legge n. 407/98, per gli orfani dei caduti per causa di lavoro è venuta meno, ai soli fini del collocamento obbligatorio, la necessità del requisito dello stato di disoccupazione.
Cons. di Stato, Sez. V, 29/10/2014, n. 5361 

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