giovedì 15 gennaio 2015

Lavoro licenziamento compromissione capacità lavorativa

Deve ritenersi legittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro al prestatore di lavoro subordinato che, senza riferirgli alcunché, abbia continuato a svolgere una pratica sportiva del tutto incompatibile con le sue condizioni fisiche, creando al contempo le condizioni per il rischio di aggravamento delle condizioni medesime.
L'obbligo di fedeltà posto a carico del lavoratore subordinato, specifica la Cassazione in adesione ad altri precedenti in tema, ha un contenuto più ampio rispetto a quello risultante dall'art. 2105 c.c., dovendosi integrare con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro. In particolare, in tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno.
Cass. Civ., Sez. LaV., 09/01/2015, n. 144

Nessun commento:

Posta un commento