giovedì 17 settembre 2015

Sostituzione maternità e mansioni ammissibilità ius variandi

Con la sentenza n. 6787 del 19 marzo 2013 la Cassazione ha ribadito che nella sostituzione di maternità il datore di lavoro ha la facoltà di collocare il nuovo a,ssunto a svolgere mansioni anche diverse da quelle della lavoratrice assente per esigenze aziendali.
Infatti il nuovo assunto, per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non deve essere necessariamente destinato alle medesime mansioni e/o allo stesso posto del lavoratore assente, atteso che la sostituzione ipotizzata dalla norma va intesa nel senso più confacente alle esigenze dell’impresa; pertanto, non può essere disconosciuta all’imprenditore, nell’esercizio del potere autorganizzatorio, la facoltà di disporre in conseguenza dell’assenza di un dipendente l’utilizzazione del personale, incluso il lavoratore a termine, mediante i più opportuni spostamenti interni.
Cass. sentenza n. 6787/13


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