lunedì 21 settembre 2015

Licenziamento, assenza ingiustificata, clausola contrattuale.

La clausola di un contratto collettivo che preveda un certo fatto quale giusta causa o giustificato motivo di licenziamento non esime il giudice dalla valutazione di proporzionalità fra il provvedimento espulsivo adottato dal datore di lavoro e la gravità del fatto addebitato all'incolpato. La necessità di tale valutazione discrezionale tuttavia non sussiste quando si tratti di fattispecie di illecito disciplinare formulata non già con espressioni elastiche ma rigidamente predeterminata e non sussistano circostanze attenuanti.
La Suprema Corte ha ribadito la decisione di merito che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato dal datore di lavoro ad un lavoratore dipendente per assenza ingiustificata dal lavoro durata più di tre giorni cosi come previsto e disciplinato dalla contrattazione collettiva relativa al settore dell'industria agroalimentare, non avendo alcun rilievo la "grossa conflittualità" tra le parti atteso che questa non può che essere geneticamente connessa a quei rapporti che sfociano nel licenziamento.
Cass. Civ., Sez. Lav., 11/09/2015, n. 17987


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